Pedone poco visibile: l’investimento è anche colpa sua.
Risarcimento riconosciuto ad una donna investita da un’automobile; la cifra non è però quella da lei ipotizzata e sperata. Decisiva la constatazione che anche a lei è addebitabile per il 40% l’incidente, per essersi piazzata in una cunetta della strada, e non sul marciapiede, così rendendosi poco visibile per gli automobilisti (Cassazione, ordinanza n. 15893/19, sez. VI Civile).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’investimento è addebitabile anche al comportamento tenuto dalla persona danneggiata. Fondamentale la constatazione che la donna «sostava non sul marciapiedi, come imposto dal codice della strada, ma sulla sede stradale, benché al bordo di essa» e più precisamente «in una cunetta, ovvero in un avvallamento del fondo stradale, così da renderla poco visibile» agli automobilisti.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la donna abbia violato le «regole di prudenza» imposte ai pedoni dal codice della strada. Certa anche «la pericolosità della posizione» da lei assunta «rispetto alla capacità del conducente del veicolo di localizzarla». Logico, perciò, parlare di «imprevedibilità della presenza del pedone sulla sede stradale», e questo dato è sufficiente, secondo i giudici, per ridimensionare le responsabilità dell’automobilista e accertare «l’esistenza di un apporto concausale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta della danneggiata, ovvero di un suo concorso di colpa nella misura del 40%».
