Patologia sorta post vaccinazione sperimentale: niente risarcimento
Niente risarcimento per la patologia manifestatasi dopo la sottoposizione a una vaccinazione sperimentale. Rilevante la mancanza di prove certe sul nesso tra l’inoculazione del vaccino e la malattia. Decisiva anche la constatazione che il consenso informato era stato correttamente acquisito e che su questo fronte era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti (Cassazione, ordinanza n. 25272/20, depositata il 10 novembre).
A dare origine alla delicatissima vicenda è una vaccinazione sperimentale effettuata nel lontano 2000: coinvolta anche una bambina, ovviamente grazie all’adesione fornita dai genitori.
Nei trenta giorni successivi all’inoculazione del vaccino, la bambina manifesta «i primi segnali di reazione avversa, un rialzo febbrile e un episodio di otite bilaterale», viene «ricoverata con diagnosi di porpora trombocitopenica, e poi dimessa ma con riscontrata, progressiva regressione del linguaggio fino alla sua completa scomparsa». Infine, la bambina viene sottoposta a visita neuropsichiatrica infantile che si conclude con una «diagnosi infausta di autismo».
Per i genitori il drammatico problema è una conseguenza della vaccinazione sperimentale.
Per detti motivi promuovono l’azione legale contro la casa farmaceutica produttrice del vaccino sperimentale, contro il responsabile dello studio clinico sperimentale e autore materiale della somministrazione vaccinale, nonché contro l’ASL titolare della struttura in cui si effettuava la vaccinazione».
I genitori, nel libello introduttivo, sottolineano che la figlia era nata senza alterazioni, segno clinico o segnalazione anamnestica di ritardo nelle acquisizioni psico-motorie e chiedono un adeguato ristoro economico per i danni riportati dalla bambina a seguito della sottoposizione su base volontaria alla vaccinazione sperimentale. Riferiscono inoltre di non aver avuto un’adeguata informazione per il consenso alla vaccinazione ed evidenziano il mancato monitoraggio della bimba nei giorni successivi alla somministrazione e il mancato riscontro alle reazioni da lei manifestate.
Il Tribunale, però, dichiara non provato «il nesso causale» tra la patologia che ha colpito la bambina e la vaccinazione sperimentale, ritenendo inoltre regolare il consenso informato.
Similmente pure la Corte di Appello, investita del gravame alla sentenza di primo grado.
In particolare, i Giudici di secondo grado sottolineano che dalla documentazione allegata si evincerebbe una correlazione tra autismo e non già la vaccinazione, bensì l’evento anomalo di porpora trombocitopenia.
Inutile il ricorso in Cassazione proposto dalla madre della bambina. I Giudici respingono definitivamente la richiesta di risarcimento.
L’avvocato della madre osservava innanzitutto che «le risultanze peritali officiose avevano concluso per una verosimile correlazione tra la somministrazione vaccinale e la sindrome clinica di porpora diffusa, ovvero trombocitopenica, rispetto alla quale l’autismo, come argomentato dalla consulenza medica di parte prodotta in seconde cure, è stato un epifenomeno».
Per il legale, poi, si è ignorato un dettaglio importante, cioè che «il consenso dev’essere informato in relazione alla capacità di comprensione del soggetto coinvolto, sicché avrebbero dovuto rappresentarsi tutte le possibili conseguenze di un atto terapeutico non necessario, assicurandosi del reale intendimento della persona consenziente».
Queste osservazioni non convincono, però, i magistrati della Cassazione.
Per i Giudici è corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove si è rilevato che «il fatto costitutivo della domanda risarcitoria, cristallizzatosi in primo grado, era l’addebito di relazione eziologica tra autismo e vaccinazione sperimentale, smentito dall’istruttoria» e quindi «la prospettazione del nesso tra somministrazione e porpora diffusa, ovvero trombocitopenia, era estraneo al perimetro quale definito dalla domanda, sia sotto il profilo della mediazione eziologica dell’assunto epifenomeno, sia come lesione in sé, perché non di quell’evento lesivo si discorreva, conclusivamente, nella pretesa» risarcitoria.
Per quanto concerne il consenso informato, «esso era stato correttamente acquisito», poiché, osservano dalla Cassazione richiamando la decisione presa dai Giudici d’Appello, «era noto trattarsi di vaccinazione sperimentale» ed «era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti, da porre in correlazione con la natura dell’inoculazione dei vaccini in concomitanza col vaccino anti morbillo, parotite e rosolia».
