Ammesso il risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale anche se il danneggiato non conviveva con la vittima
Importanti novità dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8218/2021, depositata il 24 marzo.
Il caso: la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione di primo grado, così rigettando la richiesta di risarcimento danni da lesione del rapporto parentale patita da tre nipoti per la morte della zia, investita mentre attraversava la strada.
La decisone si basava sul precedente di Cass. n. 4253/2012 secondo cui «perché…possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.».
Nel caso di specie la Corte d’Appello rilevava che «non vi è dubbio che i tre appellanti risultassero soggetti/parenti non conviventi con la defunta (a nulla rilevando che essi fossero stati istituti eredi della stessa) e che in alcun modo l’esito della prova testimoniale può sopperire alla carenza dell’elemento principale ed assorbente della “convivenza”».
I nipoti della zia defunta ricorrono quindi in Cassazione, sostenendo l’erroneità della regola di giudizio applicata dal giudice a quo e ritenendo che il dato esterno ed oggettivo della convivenza non costituisca elemento idoneo ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rilevando che «se da un lato, occorra certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall’altro non può tuttavia condividersi l’assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto».