Guida in stato di ebbrezza alcolica: ecco le novità del 2024

Il nuovo Codice della Strada, approvato alla Camera dei Deputati il 20 novembre 2024, prevede un significativo inasprimento sanzionatorio della cd. guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, il tutto nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

Le nuove sanzioni sono diverse a seconda della soglia di tasso alcolemico superata.

Proviamo a schematizzare e sintetizzare le novità:

  1. A) Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)

In questo caso è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

Ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

  1. B) Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

Si applica, invece, l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

L’art. 186 del codice della strada prevede, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

  1. C) Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

In queste ipotesi si applica l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se si applica la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

E, inoltre, prevista la decurtazione di 10 punti della patente.

Aggravante dell’orario notturno nei casi di guida in stato di ebbrezza

Nei casi di accertamento della guida in stato di ebbrezza tra le ore 22 e le ore 7, la sanzione dell’ammenda sopra indicata è aumentata da un terzo alla metà e si parla di aggravante dell’orario notturno.

Incidente stradale commesso in guida in stato di ebbrezza

Quando provochi un incidente stradale in stato di ebbrezza, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.

Nell’ipotesi in cui sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),inoltre, la patente di guida è sempre revocata.

La nozione di incidente stradale in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool

Al riguardo, al fine di ritenere sussistente un incidente stradale non è necessario urtare altri veicoli o coinvolgere altre persone. Infatti, la Cassazione (Cfr. Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019, sentenza n. 7659) afferma che:

“Nella nozione di “incidente stradale” deve intendersi ricompreso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; di tal che nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale, tant’è che detta nozione è stata ritenuta applicabile allo sbandamento di un auto e al conseguente urto contro il guard-rail ”.

Stato di ebbrezza, incidente stradale e causa del sinistro

Affinché possa dirsi che la persona in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, è necessario che la guida sotto l’influenza dell’alcol sia stata causa, anche se non esclusiva, del sinistro.

Facciamo un semplice esempio.

Immaginiamo il caso del signor Bianchi che guida in stato di ebbrezza e che attraversa un incrocio con la luce del semaforo verde e che un’auto che attraversava lo stesso incrocio ma con il semaforo rosso improvvisamente lo colpisca.

Il mero coinvolgimento, in definitiva, in un incidente stradale non consente l’applicazione dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale.

Che cosa succede se rifiuti l’accertamento per guida in stato di ebbrezza?

È reato rifiutarsi di sottoporti all’alcoltest?

Sì, è reato e rischi una condanna penale non solo quando ti rifiuti di sottoporti all’alcoltest ma anche quando ti comporti in modo tale da eludere il controllo con etilometro.

Difatti la Suprema Corte di cassazione (Cfr. Vedi Cassazione penale sez. IV, 07/02/2018, sentenza n. 10555) ha affermato che:

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente ‘elusiva’ del metodo di misurazione del tasso alcolemico”.

Volume d’aria insufficiente?

Cosa succede se l’etilometro fornisce la dicitura “volume d’aria insufficiente”?

Anche in questo caso rischi di dover rispondere del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento a meno che non dimostri di avere una patologia che non consente di espirare l’aria correttamente.

La Corte di cassazione (Cfr. Cassazione penale sez. IV, 19/01/2017, sentenza n. 6636) ha affermato al riguardo che:

In tema di guida in stato di ebbrezza […] deve anche ritenersi che non valga ad inficiare la validità di detto accertamento il solo fatto che l’indicazione del tasso alcolemico riscontrato sia accompagnata dalla dicitura “volume insufficiente”, atteso che tale dicitura prova soltanto che la quantità d’aria  espirata, pur se minore di quella occorrente per una misurazione ottimale, è stata comunque sufficiente a fornire un dato affidabile, dovendosi altrimenti giungere alla conclusione che, in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio l’esame, la riscontrata insufficienza del volume sia dovuta ad un volontario comportamento dell’interessato, con conseguente configurabilità, a carico di quest’ultimo, del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, previsto dall’art. 186, comma 7, c. strada”.

Le sanzioni in caso di rifiuto

In conclusione, in caso di rifiuto di sottoporti all’alcoltest rischi le seguenti sanzioni:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • arresto da 6 mesi ad 1 anno;
  • sospensione della patente da 6 mesi a due anni;
  • confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione;
  • revoca della patente nel caso di recidiva nel biennio;
  • decurtazione di 10 punti dalla patente.

Come puoi agevolmente verificare, le sanzioni in caso di rifiuto di sottoporti all’alcoltest sono molto simili a quelle in cui è accertata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Tuttavia, le sanzioni sono leggermente più lievi per le ragioni che seguono:

  • qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato il periodo di sospensione della patente non raddoppia;
  • in caso di incidente stradale che è stato provocato dalla persona che si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento, le sanzioni non raddoppiano, né si rischia la revoca della patente, come invece accade quando è accertata la guida in stato di ebbrezza;
  • infine, la sospensione della patente va da 6 mesi a 2 anni e non da 1 a 2 anni.

Conducente neopatentato o professionista dei trasporti

Se sei un conducente neopatentato o che esercita l’attività di trasporto, devi sapere che il codice della strada (art. 186-bis) prevede una disciplina peggiorativa rispetto a quanto finora spiegato.

In particolare, le categorie di conducenti per i quali v’è una disciplina più grave sono quelli:

  • di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  • che esercitano l’attività di trasporto di persone (servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone);
  • che esercitano l’attività di trasporto di cose (servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose e Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza);
  • di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Anche in questi casi, come già visto in precedenza, si distinguono diverse ipotesi a seconda del tasso alcolemico riscontrato.

1) Tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro.

La prima si ha in caso di tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro.

Insomma, i conducenti che rientrano in queste categorie non possono bere nulla prima di mettersi alla guida. Si tratta in questo caso di un illecito amministrativo che prevede:

  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664;
  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1326, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui si sia provocato un incidente stradale;
  • decurtazione di 5 punti della patente.

2) Tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 grammi per litro

La seconda ipotesi si ha nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 grammi per litro.

Anche in questo caso si tratta di un illecito amministrativo e non penale che prevede:

  • la sanzione amministrativa da € 708 a € 2.833,34;
  • la sospensione della patente da 4 a 8 mesi;
  • decurtazione di 10 punti della patente.

3) Tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5 grammi per litro

La terza ipotesi si ha quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5 grammi per litro.

In questo caso, vieni denunciato penalmente e sono previste le seguenti sanzioni:

  • ammenda da € 800 a € 3.200 aumentata da un terzo alla metà;
  • arresto fino a 6 mesi aumentato da un terzo alla metà;
  • sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, aumentata da un terzo alla metà;
  • decurtazione di 10 punti della patente.

4) Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

La quarta ipotesi è quella in cui si rileva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Anche in questo caso, vieni denunciato penalmente e sono previste le seguenti sanzioni:

  • ammenda da € 1.500 a € 6.000, aumentata da un terzo alla metà;
  • arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
  • sospensione della patente da 1 a 2 anni (da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), aumentate da un terzo alla metà;
  • confisca del veicolo;
  • decurtazione di 10 punti dalla patente;
  • revoca della patente in caso di recidiva nel biennio;
  • la patente è sempre revocata nel caso dei conducenti indicati sopra alla lettera d) (ossia, come puoi vedere sopra, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 ecc.), ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti alle lettere a), b) e c).

Conducente di età inferiore ai 18 anni

Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

Inoltre, nel caso in cui gli sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non si può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Cosa succede in caso di guida in stato di ebbrezza?

Devi sapere che a seguito dell’accertamento, quando viene superato il limite di tasso alcolemico di 0,8 g/l, o se ci si è rifiutati di sottoporsi all’alcoltest, si instaurano due procedimenti:

  1.  uno amministrativo-civile;
  2. uno penale.

Procedimento amministrativo-civile

Sotto il primo profilo, gli agenti procedono al ritiro della patente di guida e la inviano al prefetto.

Se ad esempio il fatto è successo nella provincia di Roma, la patente arriva al Prefetto presso la Provincia di Roma.

Questi emette un’ordinanza di sospensione della patente di guida, generalmente per un periodo di tempo determinato, e ordina di sottoporti alle visite mediche presso una commissione medica locale.

L’ordinanza ti viene notificata nel luogo da te indicato e da lì iniziano a decorrere 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace civile contro il provvedimento di sospensione della patente di guida.

Si tratta di una sospensione della patente provvisoria, per evitare che ti possa mettere alla guida nell’immediato, costituendo un pericolo per la circolazione stradale.

Ulteriori effetti amministrativi

Quando viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, subisci pure un sequestro amministrativo (provvisorio) del veicolo di tua proprietà finalizzato all’eventuale confisca (definitiva) che può essere ordinata in caso di condanna nel procedimento penale.

In questo caso, è bene farti nominare custode del veicolo e chiedere che ti venga affidato in modo da evitare di pagare le spese per il deposito giudiziario.

Procedimento penale: denuncia per guida in stato di ebbrezza

Sotto il secondo profilo, vieni denunciato per guida in stato di ebbrezza (vedi gli articoli 186 e 186 bis del codice della strada in appendice) e devi affrontare un procedimento penale che prevede delle gravi sanzioni quali l’arresto, l’ammenda, la sospensione o la revoca della patente e la confisca del veicolo.

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Insomma, in definitiva, se non bevi è meglio !